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La rete non è la televisione!

17 gennaio 2010 Rosario 4 commenti

Prendo spunto da un bellissimo articolo dell’avvocato Guido Scorza su Punto Informatico, anticipato sul suo blog. Egli affronta il tema del recepimento della Direttiva dell’Unione Europea n. 2007/65/CE dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. Sottolinea il Parlamento Europeo come la trasmissione di servizi di media audiovisivi renda necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell’impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d’attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale.
Il  Parlamento Italiano si accinge a dare attuazione a tale direttiva tramite lo schema di Decreto Legislativo n. 169 trasmesso alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 2009.
Partiamo dal contenuto della Direttiva n. 2007/65/CE, che al considerato 16 recita:

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse.

Abbastanza pleonastica la volontà del legislatore europeo di non equiparare i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati alle televisioni così come le conosciamo oggigiorno. Il Governo con la lett a) del comma 1 dell’art. 4 dello schema di decreto legislativo se da un lato nel definire il servizio media audiovisivo afferma che

non rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva;

dall’altro inserisce il periodo successivo

fermo restando che rientrano nella predetta definizione i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale;

Come si chiedono Guido Scorza e Stefano Quintarelli in un video blog “il contenuto audiovisivo non ha carattere meramente incidentale” ma, il sito non esercita certo un’attività “principalmente economica”. Inoltre una piattaforma UGC che consenta agli utenti di pubblicare propri contenuti audiovisivi nell’ambito di un’attività economica è una televisione?
Delle due l’una:

  • o si tratta dell’ennesimo pressapochismo nello scrivere i testi normativi, visto che il considerato della direttiva è abbastanza lapidario nell’escludere determinati tipi di siti dalla definizione di servizio media audiovisivo;
  • o il governo ha agito dolosamente sotto l’egida dell’immane conflitto di interesse televisivo-politico che da anni condiziona le scelte legislative di questo paese.

La direttiva europea, inoltre, al considerato 23 afferma che:

la presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

Ribadendo ancora una volta il principio dell’irresponsabilità degli intermediari della comunicazione  per i contenuti pubblicati dai propri utenti e di non responsabilità dei primi per i medesimi contenuti.
Invece il decreto all’art. 6 prevede un obbligo in capo a tutti i fornitori di servizi media audiovisivi di astenersi

dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

La solita occasione dolosamente sprecata. Anziché sfruttare l’occasione offerta dall’Unione Europea per affermare l’irresponsabilità degli intermediari della comunicazione sui contenuti pubblicati sui loro siti, oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali su casi di annunci web o di responsabilità penali per commenti pubblicati su siti web, si affonda l’ennesimo duro colpo alla libertà della rete.
Il mondo cambia ad una velocità che la classe dirigente politica italiana non è nemmeno in grado di analizzare, figurarsi di comprendere. Se a ciò si aggiunge che decisioni vitali sul futuro dell’innovazione tecnologica in Italia debbano essere prese sotto il peso della spada di Damocle della conservazione del potere economico-mediatico-politico della televisione, si capisce come il nostro paese oltre a non tutelare il diritto costituzionale alla libertà di informazione, stia perdendo il treno dello sviluppo dei presupposti essenziali della rete come motore del futuro progresso economico.