Archivio

Posts Tagged ‘Parlamento’

La rete non è la televisione!

17 gennaio 2010 Rosario 4 commenti

Prendo spunto da un bellissimo articolo dell’avvocato Guido Scorza su Punto Informatico, anticipato sul suo blog. Egli affronta il tema del recepimento della Direttiva dell’Unione Europea n. 2007/65/CE dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. Sottolinea il Parlamento Europeo come la trasmissione di servizi di media audiovisivi renda necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell’impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d’attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale.
Il  Parlamento Italiano si accinge a dare attuazione a tale direttiva tramite lo schema di Decreto Legislativo n. 169 trasmesso alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 2009.
Partiamo dal contenuto della Direttiva n. 2007/65/CE, che al considerato 16 recita:

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse.

Abbastanza pleonastica la volontà del legislatore europeo di non equiparare i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati alle televisioni così come le conosciamo oggigiorno. Il Governo con la lett a) del comma 1 dell’art. 4 dello schema di decreto legislativo se da un lato nel definire il servizio media audiovisivo afferma che

non rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva;

dall’altro inserisce il periodo successivo

fermo restando che rientrano nella predetta definizione i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale;

Come si chiedono Guido Scorza e Stefano Quintarelli in un video blog “il contenuto audiovisivo non ha carattere meramente incidentale” ma, il sito non esercita certo un’attività “principalmente economica”. Inoltre una piattaforma UGC che consenta agli utenti di pubblicare propri contenuti audiovisivi nell’ambito di un’attività economica è una televisione?
Delle due l’una:

  • o si tratta dell’ennesimo pressapochismo nello scrivere i testi normativi, visto che il considerato della direttiva è abbastanza lapidario nell’escludere determinati tipi di siti dalla definizione di servizio media audiovisivo;
  • o il governo ha agito dolosamente sotto l’egida dell’immane conflitto di interesse televisivo-politico che da anni condiziona le scelte legislative di questo paese.

La direttiva europea, inoltre, al considerato 23 afferma che:

la presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

Ribadendo ancora una volta il principio dell’irresponsabilità degli intermediari della comunicazione  per i contenuti pubblicati dai propri utenti e di non responsabilità dei primi per i medesimi contenuti.
Invece il decreto all’art. 6 prevede un obbligo in capo a tutti i fornitori di servizi media audiovisivi di astenersi

dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

La solita occasione dolosamente sprecata. Anziché sfruttare l’occasione offerta dall’Unione Europea per affermare l’irresponsabilità degli intermediari della comunicazione sui contenuti pubblicati sui loro siti, oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali su casi di annunci web o di responsabilità penali per commenti pubblicati su siti web, si affonda l’ennesimo duro colpo alla libertà della rete.
Il mondo cambia ad una velocità che la classe dirigente politica italiana non è nemmeno in grado di analizzare, figurarsi di comprendere. Se a ciò si aggiunge che decisioni vitali sul futuro dell’innovazione tecnologica in Italia debbano essere prese sotto il peso della spada di Damocle della conservazione del potere economico-mediatico-politico della televisione, si capisce come il nostro paese oltre a non tutelare il diritto costituzionale alla libertà di informazione, stia perdendo il treno dello sviluppo dei presupposti essenziali della rete come motore del futuro progresso economico.

Il ddl sicurezza non andava promulgato

16 luglio 2009 Rosario Nessun commento

Ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato la legge recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” approvata il 2 luglio scorso dal Senato. Subito dopo ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Berlusconi ed ai ministri Alfano e Maroni.
Da un’attenta lettura della missiva si nota che, escludendo il primo e l’ultimo capoverso, essa non è altro che una tipica lettera motivata con la quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 74 della Costituzione, chiede alle Camere una nuova deliberazione.
In particolare nel primo capoverso di contenuto, il Presidente afferma che:
“Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore di norme – ampiamente condivise in sede parlamentare – che rafforzano il contrasto alle varie forme di criminalità organizzata sia intervenendo sul trattamento penitenziario da riservare ai detenuti più pericolosi (art. 2 commi 25 e 26) sia introducendo più efficaci controlli e sanzioni per le condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale (art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30).”
Le norme al quale si riferisce il capo dello Stato e che avevano trovato anche il voto favorevole delle opposizioni (si badi bene solo questi commi) sono ravvisabili in soli 5 commi. L’intera legge in tutto ne conta ben 128! L’ampia condivisione in sede parlamentare si è avuta solo peri il 4% del provvedimento. Tant’è che la legge è passata con la fiducia ed il solo voto della maggioranza: 157 favorevoli (Pdl e Lega) 124 contrari (PD, UDC-Minoranze linguistiche; IdV) 3 astenuti.
Dal secondo capoverso in poi il capo dello Stato inizia a sciorinare le inoppugnabili argomentazioni in virtù delle quali la legge presenta diversi aspetti di incostituzionalità.
Innanzitutto il Governo avrebbe voluto inserire il grosso delle norme nel decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 sempre in materia di sicurezza. Allora il capo dello Stato, attraverso la sua attività di moral suasion, asserendo la mancanza dei necessari presupposti di straordinaria necessità e urgenza oltre che per la natura dei temi trattati, convenì con l’Esecutivo che le norme venissero inserite in un apposito disegno di legge che si componeva di 20 articoli. Ben presto gli articoli divennero 66 nel testo licenziato dall’Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009, per poi essere accorpati a tre attraverso la presentazione di “maxi-emendamenti” sui quali il Governo appose la questione di fiducia alla Camera : fiducia ottenuta il 14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la definitiva approvazione del 2 luglio.
Vengono successivamente ravvisati le innumerevoli distorsioni nel modo di legiferare. Vengono infatti apportate modifiche o integrazioni a 43 disposizioni del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a 16 disposizioni dell’ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100 disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in 30 testi normativi complementari o speciali. Attraverso la paventata tutela di una troppo generale e onnicomprensiva  nozione di sicurezza, vengono modificate o introdotte disposizioni in molti disparati corpi legislativi, tra i quali anche codici fondamentali: la risultante è la disomogeneità e la estemporaneità di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicità e organicità che avrebbero invece dovuto caratterizzarlo (tesi già affermate dal Comitato per la legislazione della Camera nella seduta del 29 aprile 2009).
Passando ad alcuni aberranti aspetti del provvedimento, Napolitano evidenzia:
Introduzione del reato di immigrazione clandestina: punendo non il solo ingresso ma anche il mantenimento nel territorio dello Stato, la norma è perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge: il dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili. Già la Corte Costituzionale ( sentenze n. 5/2004 e n. 22/2007 ) aveva ravvisato la necessità di tenere conto della esimente della permanenza determinata da “giustificato motivo”. L’attribuzione della competenza del reato al giudice di pace (giudice dalla natura giuridica conciliatoria) disegna nel contempo, per il reato in questione, un “sottosistema” sanzionatorio non coerente con i principi generali dell’ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale.
Appaiono poi contraddittorie ed inique le norme di modifica del codice penale in materia di: aggravanti del reato di rapina ed eventuali circostanze attenuanti; la reintroduzione del delitto di oltraggio e la singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno.
Ronde: i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge ma a un successivo decreto del Ministro dell’interno la determinazione degli “ambiti operativi” di tali disposizioni, appare urgente la definizione di detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse attribuito. Da ciò dipenderà la riduzione al minimo di allarmi e tensioni nell’applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo dell’aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari.
Dopo tutte queste sacrosante argomentazioni che fanno letteralmente a pezzi la legge approvata dalle Camere sotto il ricatto politica della Lega Nord, il presidente conclude:
Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire sull’indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni legge approvata dal Parlamento”.
Bastava solo scrivere che la legge veniva reinviata alle Camere per una nuova deliberazione e il testo della lettera sarebbe stato senz’altro più coerente.
I PRECEDENTI:
 E’ già la quarta vola che Napolitano promulga una legge accompagnandola da una lettera (sostegno industriale e quote latte, decreto legge sullo sviluppo economico e la competitività, salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie). Carlo Azeglio Ciampi aveva utilizzato tale strumento solo una volta; mentre non si ricordano tali precedenti per gli altri inquilini del Quirinale.
Inoltre se al Presidente stavano tanto a cuore le norme ampiamente condivise in sede parlamentare in materia di criminalità organizzata, avrebbe potuto non promulgare la legge e concordare col Governo l’introduzione di tali norme (ripeto solo una minima parte della legge) attraverso un apposito decreto legge che sarebbe stato senz’altro votato anche dalle opposizioni.

Oggi sciopero: silenzio rumoroso

14 luglio 2009 Rosario Nessun commento

logobavaglionetworkani

Diritto alla rete

4 luglio 2009 Rosario Nessun commento

Diritto alla reteGuido Scorza ed Alessandro Gilioli, con la collaborazione tecnica di Enzo Di Frenna, hanno lanciato l’idea di un’adesione del mondo dell’informazione in Rete alla “giornata del silenzio” contro il ddl Alfano proclamata dal Consiglio nazionale della Stampa italiana.
E’ già online la piattaforma  Diritto alla rete, sito che si prepara ad accogliere, in vista del 14 luglio, idee, loghi, contributi, video per contrastarela volontà della politica di soffocare ogni giorno di più la Rete come strumento di diffusione e di condivisione libera dell’informazione e del sapere“.
L’iniziativa punta in particolar modo a modificare il comma 28 dell’art. 1 del ddl sulle intercettazioni che, se approvato, assoggetterebbe il responsabile di qualsiasi “sito informatico” allo stesso obbligo di rettifica che la Legge sulla stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948) pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche segnando, così, un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete.
 Si legge nel nuovo sito: “La pluralità dell’informazione, non importa se via internet, sui giornali, attraverso le radio o le tv o qualsiasi altro mezzo, costituisce uno dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino e, probabilmente, quello al quale sono più direttamente connesse la libertà e la democrazia.
 Con il ddl Alfano siamo di fronte a un attacco alla libertà di di tutti i media, dal grande giornale al più piccolo blog
.”
Vengono invitati tutti i cittadini che hanno un blog o un sito a pubblicare il 14 luglio prossimo il logo dell’iniziativa e a tenerlo esposto per l’intera giornata, con un link al manifesto pubblicato nel sito.
 

483 caratteri (spazi inclusi) per salvare la Rete

27 giugno 2009 Rosario Nessun commento

L’Avv. Guido Scorza e l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione hanno lanciato in rete una raccolta di firme su una lettera indirizzata a tutti i Capi Gruppo del Senato affinché presentino il seguente emendamento al disegno di legge sulle intercettazioni.
483 caratteri (spazi inclusi) per salvare la Rete: non credo che i cittadini italiani chiedano troppo (questo il titolo dell’iniziativa).
PROPOSTA DI EMENDAMENTO al DDL n. S1611
Al comma 28 dell’art. 1, lettera a), capoverso le parole: «Per i siti informatici» sono sostituite con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5».
Al comma 28 dell’art. 1, lettera e), le parole: “o delle trasmissioni informatiche o telematiche” sono sostituite con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5″.
Come spiegano i promotori nella lettera l’attuale formulazione del comma 28 dell’art. 1 assoggetterebbe il responsabile di qualsiasi “sito informatico” allo stesso obbligo di rettifica che la Legge sulla stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948) pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche. La mancata rettifica entro 48 ore comporterebbe, per il responsabile del sito informatico, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a 25 milioni di vecchie lire (chissà perché poi la formulazione in lire!). Ciò “rischia di determinare un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete che spingerebbe, rapidamente, l’Italia in una posizione ancor più arretrata di quella che attualmente occupa (è quarantaquattresima) nelle classifiche internazionali sulla libertà di informazione.”
L’anacronistico istituto della rettifica è nato nel 1948 quando gli organi di informazione (allora esclusivamente i giornali) si ponevano su un piano di superiorità rispetto alla massa di fruitori dell’informazione. Non era facile, infatti, che ognuno potesse contrapporre ad una notizia falsa una corrispondente notizia/smentita con analoghi mezzi. L’obbligo di smentita è privo di ogni utilità tra gli utilizzatori della rete in quanto ognuno di essi è “sempre libero di contrapporre ad un’informazione, un’altra informazione di segno opposto ed idonea, come tale, a rettificare quella originaria senza l’esigenza di alcuna collaborazione da parte dell’autore di quest’ultima.” E’ questa la rivoluzione del web 2.0 che l’attuale classe politica non riesce o non vuole comprendere.
Oltre a questo emendamento, come sottolineato da Claudio Messora sul suo blog (e che riporto nel video di questo articolo), potrebbe essere sufficiente rendere obbligatori, per le piattaforme di blogging italiane, i meccanismi del Trackback e Blog Reactions; “la tecnologia esiste abbandoniamo penna e calamaio ed utilizziamola!”
Il testo del ddl sulle intercettazioni è approdato in Commisione Giustizia del Senato il 24 giugno. Se ne prevede l’esame da parte dell’Aula intorno alla prima decade di luglio. Vedremo quanti Senatori avranno raccolto l’appello venuto dalla rete e presenteranno il suddetto emendamento o altri analoghi proposti dal web.

Digital divide in Parlamento

26 giugno 2009 Rosario Nessun commento

Il 28 aprile 2009 è stato costituito l’intergruppo parlamentare 2.0, associazione bipartisan di deputati e senatori che nasce con l’ambizione di “promuovere un confronto tra politica, imprese e cittadini sul Web 2.0 ed i suoi strumenti, al fine di sfruttarne al meglio le opportunità per l’intero sistema Italia in termini di sviluppo economico, culturale e democratico: prima di legiferare bisogna capire e dialogare”. L’Intergruppo si rivolge ai parlamentari di tutti gli schieramenti, sensibili al tema delle nuove tecnologia consapevoli del ruolo fondamentale acquisito da Internet nella nostra società. Hanno aderito 29 parlamentari. Il 23 giugno l’intergruppo decide di incontrare il Prof. Alfonso Fuggetta del Politecnico di Milano per parlare delle numerose opportunità legate ad Internet e della necessità di sfruttarle. Sul blog dell’Associazione viene pubblicata la notizia dell’incontro coi dovuti ringraziamenti e la pubblicazione delle slide che il professore aveva preparato con tanto impegno e professionalità.
Peccato che il Prof. Fuggetta, il giorno prima (giorno in cui si è svolto il fatidico evento), aveva già pubblicato, sul suo blog, la clamorosa notizia dei presenti all’incontro:
“Ebbene si. Ho fatto l’incontro a Roma. Sapete in quanti si sono presentati?
Uno, 1, dicesi 1.
Non dico altro.”
Non sarebbe stato meglio scriverlo nel post che all’incontro era presente solo una persona? Ciò appare come la dimostrazione lampante di come spesso certi parlamentari considerino la comunicazione sul web alla stregua di quella unilaterale della televisione e della carta stampata. Inoltre ad un commento di un lettore che faceva notare la presenza dell’unico parlamentare, lo scrivente adduce le solite giustificazioni: “i parlamentari sono stati trattenuti in Aula o presso le rispettive Commissioni parlamentari per via del prolungamento dell’esame e della votazione di provvedimenti urgenti. Alcuni parlamentari hanno tuttavia mandato i loro collaboratori all’incontro, affinché glie ne riferissero i contenuti”, oltre che opportune scuse. Da incontro con i rappresentanti del popolo italiano per parlare del futuro a riunione coi loro portaborse.